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Legge 132/2025 e consulenti del lavoro: AI nello studio e informativa al cliente

La legge 132/2025 per i consulenti del lavoro si riassume in due condizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025: l'AI resta uno strumento di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista, e il cliente va informato sui sistemi usati. Questa guida spiega l'art. 13, le indicazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine e gli obblighi su privacy e AI Act.

A cura del team legale di Aptus.AIAggiornato al 21 ottobre 20269 min di lettura

Legge 132/2025 per i consulenti del lavoro: cosa dice l'art. 13

L'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 è la prima norma italiana che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, dentro la legge italiana sull'intelligenza artificiale. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 ed è in vigore dal 10 ottobre 2025. Riguarda anche il consulente del lavoro, che esercita una professione intellettuale regolamentata.

La norma ha due commi:

  1. Funzione strumentale. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.
  2. Informazione al cliente. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

La legge non prevede una sanzione specifica per la violazione dell'art. 13. Le conseguenze vanno cercate nella responsabilità professionale e deontologica e nel rapporto contrattuale con il cliente.

Uso dell'AI nello studio: attività strumentali e lavoro intellettuale

La legge non elenca le attività strumentali. Serve quindi un criterio operativo. Una lettura ragionevole, coerente con il testo, distingue tra le attività che preparano il lavoro e quelle in cui il consulente esprime il suo giudizio.

Attività di supporto (AI ammessa) Lavoro intellettuale (resta al consulente)
Ricerca di norme, prassi e sentenze Qualificazione giuridica del rapporto e del caso
Prima lettura e sintesi di un CCNL o di una circolare Scelta della soluzione da proporre al cliente
Bozza di lettera, contestazione o nota informativa Valutazione del rischio di contenzioso
Controllo di completezza di un'informativa Revisione, firma e responsabilità del parere
Confronto tra versioni di un testo Decisione su sanzioni, recessi e strategie

La tabella è un'indicazione di metodo, non un elenco di legge. Il punto è la prevalenza: anche quando l'AI scrive una bozza, il prodotto finale deve essere il risultato del tuo esame critico. Per questo conta usare strumenti che citano le fonti e permettono di verificarle.

Legge 132/2025 e consulenti del lavoro: l'informativa al cliente

L'art. 13, comma 2, non impone un modello. Chiede un contenuto (le informazioni sui sistemi usati) e uno stile (chiaro, semplice, esaustivo). Il Consiglio Nazionale dell'Ordine raccomanda comunicazioni chiare e tracciabili: la soluzione più pratica è inserire una clausola nella lettera di incarico e aggiornare i clienti già in portafoglio con una comunicazione scritta.

Cosa scrivere nell'informativa per i clienti sull'intelligenza artificiale

Questi sono i contenuti consigliati:

  • quali strumenti di AI usa lo studio e per quali attività (ricerca, sintesi, bozze);
  • il ruolo del professionista: verifica, revisione e decisione finale restano sue;
  • come sono trattati i dati del cliente e dei suoi dipendenti (fornitore, luogo dei server, uso o meno dei dati per addestrare i modelli);
  • a chi rivolgersi per domande;
  • l'impegno ad aggiornare l'informativa se cambiano gli strumenti.

Un esempio di clausola

Uso di strumenti di intelligenza artificiale. Lo studio utilizza sistemi di intelligenza artificiale come supporto alla ricerca normativa e giurisprudenziale, alla lettura di documenti e alla preparazione di bozze. Ogni elaborato è verificato, rivisto e sottoscritto dal professionista, che resta l'unico responsabile della prestazione. I dati sono trattati con fornitori che operano nell'Unione europea e non li utilizzano per addestrare i propri modelli. Per informazioni puoi contattare lo studio.

Adatta il testo agli strumenti che usi davvero: un'informativa generica o inesatta non rispetta il requisito dell'esaustività.

Le indicazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Il 6 ottobre 2025 il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha inviato ai Consigli provinciali una comunicazione sull'uso dell'AI, la comunicazione del CNO del 6 ottobre 2025, dedicata al principio di trasparenza e alla responsabilità individuale. I punti principali:

  • l'AI è strumentale e subalterna alla prestazione professionale; il professionista resta l'unico responsabile della direzione e dell'esecuzione dell'incarico;
  • l'informativa al cliente non può ridursi a un adempimento formale, ma deve essere una comunicazione effettiva e comprensibile;
  • l'uso dell'AI non attenua né trasferisce la responsabilità verso il cliente, che resta personale e diretta ai sensi dell'art. 2232 del codice civile; restano ferme le responsabilità civili, deontologiche e disciplinari;
  • il Consiglio raccomanda di usare l'AI solo come supporto, mantenere il controllo dei processi decisionali, aggiornarsi e adottare protocolli interni ispirati a trasparenza, sicurezza, correttezza e affidabilità.

Per applicare in modo ordinato la legge sull'intelligenza artificiale nello studio, un protocollo interno può essere breve: strumenti autorizzati, attività consentite, regole sui dati da caricare, obbligo di verifica delle fonti, chi aggiorna l'informativa.

Privacy: i dati dei dipendenti dei clienti

Per l'AI nello studio del consulente del lavoro la privacy è il punto più delicato. Quando elabora paghe e adempimenti, lo studio tratta i dati dei dipendenti per conto dell'azienda cliente, che ne è titolare. Il ruolo tipico è quello di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Ne derivano due conseguenze pratiche per l'uso dell'AI:

  • l'art. 28, paragrafo 2, vieta al responsabile di ricorrere a un altro responsabile senza autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare: se il fornitore di AI tratta dati dei dipendenti, verifica che l'accordo con il cliente lo consenta e informalo delle modifiche;
  • il principio di minimizzazione suggerisce di caricare solo ciò che serve al quesito, eliminando nominativi e codici fiscali quando non sono necessari.

Prima di adottare uno strumento, chiedi al fornitore dove sono i server, se i dati sono usati per addestrare i modelli e quali certificazioni di sicurezza possiede.

AI Act: lo studio come deployer

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) chiama deployer chi utilizza un sistema di AI sotto la propria autorità nell'ambito di un'attività professionale. Uno studio che usa un assistente AI per la ricerca e la redazione è un deployer: l'AI Act per gli studi professionali passa da qui.

Per uno studio l'obbligo più rilevante già applicabile è quello dell'art. 4 sull'alfabetizzazione in materia di AI. Il Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, lo ha riscritto: fornitori e deployer adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione del proprio personale, tenendo conto di competenze, contesto d'uso e persone coinvolte, senza che sia imposto un livello specifico di competenza. In pratica: una formazione documentata per chi in studio usa lo strumento.

Gli obblighi più pesanti dell'AI Act riguardano i sistemi ad alto rischio. Un assistente per ricerca e redazione giuridica non rientra di regola in quella categoria; se però l'azienda cliente usa l'AI per selezionare o valutare il personale, il quadro cambia: ne parliamo nella guida su intelligenza artificiale e risorse umane.

Come può aiutarti Next-OS

Next-OS è progettato per l'uso dell'AI che l'art. 13 consente ai consulenti del lavoro, cioè per il lavoro di supporto: ricerca su normativa, giurisprudenza e prassi, analisi dei documenti caricati, bozze esportabili in docx. Ogni risposta cita le fonti, apribili con un clic, così la verifica resta nelle tue mani. Per l'informativa al cliente puoi indicare dati concreti: nessun addestramento dei modelli sui dati dei clienti, infrastruttura cloud europea con server in Irlanda, certificazione ISO/IEC 27001:2022 di Aptus.AI. Secondo la dichiarazione di Aptus.AI, Next-OS non è un sistema di AI per finalità generali e non rientra tra i sistemi ad alto rischio dell'AI Act.

Per vedere come funziona sui compiti di ogni giorno torna alla pagina sull'AI per consulenti del lavoro o prova il flusso sul CCNL applicato.

Domande frequenti

Con la legge 132/2025 i consulenti del lavoro devono informare il cliente sull'AI?

Sì. L'art. 13, comma 2, della legge 132/2025 prevede che le informazioni sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. L'obbligo vale dal 10 ottobre 2025. La forma più pratica è una clausola nella lettera di incarico.

L'art. 13 della legge 132/2025 permette di far scrivere un parere all'AI?

Puoi usarla per ricerca, sintesi e bozza, non per sostituire il tuo giudizio. L'art. 13, comma 1, richiede la prevalenza del lavoro intellettuale del professionista. Il parere deve essere il risultato della tua valutazione critica e resta sotto la tua responsabilità personale, come ricorda il Consiglio Nazionale dell'Ordine richiamando l'art. 2232 c.c.

Cosa rischiano, con la legge 132/2025, i consulenti del lavoro che non fanno l'informativa?

L'art. 13 non prevede una sanzione amministrativa specifica. La mancata informativa può però rilevare sul piano deontologico e disciplinare e nel rapporto contrattuale con il cliente. Il Consiglio Nazionale ha richiamato tutti gli iscritti a conformarsi scrupolosamente ai nuovi obblighi.

Fonti

  1. Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 13 (Normattiva)
  2. CNO Consulenti del Lavoro, comunicazione del 6 ottobre 2025
  3. Regolamento (UE) 2016/679, art. 28 (EUR-Lex)
  4. Regolamento (UE) 2024/1689, AI Act (EUR-Lex)
  5. Regolamento (UE) 2026/1744, Omnibus digitale sull'IA (EUR-Lex)

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