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Contratto a tempo determinato: le regole prima e dopo il 31 dicembre 2026

Il contratto a tempo determinato, o contratto a termine, è regolato dagli articoli 19 e seguenti del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: libero fino a dodici mesi, possibile fino a ventiquattro solo con le condizioni di legge. La causale individuata dalle parti è ammessa dal testo vigente solo entro il 31 dicembre 2026. Questa guida riassume durata, proroga, rinnovo, limiti, prova e impugnazione.

A cura del team legale di Aptus.AIAggiornato al 21 ottobre 20269 min di lettura

Durata massima del contratto a tempo determinato e condizioni oltre i dodici mesi

L'art. 19, comma 1, del d.lgs. 81/2015 consente di apporre al contratto un termine non superiore a dodici mesi. Una durata maggiore, comunque non oltre ventiquattro mesi, è ammessa solo in presenza di almeno una di queste condizioni:

  • a) nei casi previsti dai contratti collettivi dell'art. 51, cioè quelli stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti aziendali delle loro RSA o della RSU;
  • b) in assenza di previsioni dei contratti collettivi, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

Se il contratto supera i dodici mesi senza una di queste condizioni, si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento dei dodici mesi (comma 1-bis). Per calcolare i dodici mesi dell'art. 19, comma 1, e dell'art. 21, comma 01, si contano solo i contratti stipulati dall'entrata in vigore del d.l. 48/2023, il 5 maggio 2023 (art. 24, comma 1-ter, del decreto).

Il limite complessivo di ventiquattro mesi

Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti a termine tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e categoria legale non può superare ventiquattro mesi, sommando contratti e periodi di somministrazione a termine tra gli stessi soggetti. Superato il limite, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato. Un ulteriore contratto, di durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente (comma 3).

Causali del contratto a termine dopo il 31 dicembre 2026

La lettera b) è la causale del contratto a termine più usata dalle aziende che non trovano nel CCNL ipotesi adatte. Il testo vigente al 20 ottobre 2026 la limita al 31 dicembre 2026. Se la data non verrà ulteriormente prorogata, dal 1° gennaio 2027 un contratto a termine oltre i dodici mesi, o un rinnovo, potrà fondarsi solo:

  • sulle ipotesi previste dai contratti collettivi dell'art. 51, nazionali, territoriali o aziendali;
  • sulla sostituzione di altri lavoratori.

Per il consulente del lavoro il contratto a tempo determinato nel 2026 richiede tre cose da fare con i clienti nei prossimi mesi: censire i rapporti a termine che supereranno i dodici mesi nel 2027, verificare se il CCNL applicato prevede causali proprie, valutare con il cliente un accordo aziendale con RSA o RSU che individui le esigenze. Controlla sempre se la legge di bilancio o un decreto successivo ha spostato la scadenza.

Forma scritta, proroga e rinnovo del contratto a tempo determinato

Le regole su forma, proroga e rinnovo stanno negli articoli 19 e 21 del d.lgs. 81/2015.

Forma scritta

Salvo i rapporti fino a dodici giorni, il termine è privo di effetto se non risulta da atto scritto, consegnato in copia al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio. In caso di rinnovo l'atto deve indicare le esigenze che lo giustificano; in caso di proroga e di rinnovo l'indicazione serve solo quando il termine complessivo supera i dodici mesi (art. 19, comma 4).

Proroga e rinnovo del contratto a tempo determinato

L'art. 21, come modificato dal d.l. 48/2023, stabilisce che:

  • il rinnovo del contratto a tempo determinato, come la proroga, è libero nei primi dodici mesi, e poi è ammesso solo in presenza delle condizioni dell'art. 19, comma 1; altrimenti il contratto si trasforma a tempo indeterminato;
  • la proroga del contratto a tempo determinato richiede il consenso del lavoratore ed è ammessa solo se la durata iniziale è inferiore a ventiquattro mesi, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi; dalla quinta proroga il contratto è a tempo indeterminato;
  • se il lavoratore è riassunto entro dieci giorni dalla scadenza di un contratto fino a sei mesi, o entro venti giorni da uno più lungo, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato, salvo attività stagionali e ipotesi dei contratti collettivi.
Situazione Regola Norma
Primo contratto fino a 12 mesi Nessuna causale Art. 19, c. 1
Durata tra 12 e 24 mesi Causale CCNL, causale delle parti entro il 31.12.2026, sostituzione Art. 19, c. 1
Proroga entro i primi 12 mesi Libera, con consenso del lavoratore Art. 21, c. 01 e c. 1
Rinnovo Libero nei primi 12 mesi, poi con condizione Art. 21, c. 01
Quinta proroga Trasformazione a tempo indeterminato Art. 21, c. 1

Limiti quantitativi, divieti e diritto di precedenza

Il limite del 20 per cento sul tempo determinato vale salvo diversa disposizione dei contratti collettivi: i lavoratori a termine non possono superare quella quota dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento all'unità superiore da 0,5 (art. 23). I datori fino a cinque dipendenti possono sempre stipulare un contratto a termine. Sono esenti, tra gli altri, i contratti per avvio di nuove attività nei periodi definiti dai CCNL, per attività stagionali, per sostituzione di lavoratori assenti e con lavoratori di età superiore a cinquanta anni. La violazione non comporta la trasformazione del rapporto ma una sanzione amministrativa pari al 20 o al 50 per cento della retribuzione per ogni mese.

L'art. 20 vieta il termine per sostituire lavoratori in sciopero, nelle unità produttive con licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti per le stesse mansioni (salvo eccezioni), in quelle con cassa integrazione per le stesse mansioni e per i datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. In questi casi il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Chi ha lavorato a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato dei dodici mesi successivi per le stesse mansioni, se lo chiede per iscritto entro sei mesi dalla cessazione. Il diritto va richiamato espressamente nell'atto scritto (art. 24).

Periodo di prova nel contratto a termine

L'art. 7 del d.lgs. 104/2022 fissa il tetto generale di sei mesi per la prova. Per i rapporti a tempo determinato il comma 2, modificato dall'art. 13 della legge n. 203/2024 (Collegato lavoro) per i contratti stipulati dal 12 gennaio 2025, prevede che, fatte salve disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la prova sia di un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario dall'inizio del rapporto. In ogni caso non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici per i contratti fino a sei mesi, e a trenta per quelli tra sei e dodici mesi. In caso di rinnovo per le stesse mansioni non è ammessa una nuova prova.

Impugnazione del contratto a tempo determinato e conseguenze

Il lavoratore deve impugnare il contratto a termine, con le modalità dell'art. 6, primo comma, della legge 604/1966, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto; si applica anche il secondo comma dell'art. 6, quindi il successivo termine per il deposito del ricorso o la richiesta di conciliazione (art. 28, comma 1). Se il giudice converte il rapporto, condanna il datore a un'indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR, con la possibilità di riconoscere un importo superiore se il lavoratore prova un maggior danno, secondo il testo modificato dal d.l. 131/2024.

Come può aiutarti Next-OS

Con Next-OS carichi il CCNL applicato e chiedi se prevede causali proprie per i contratti oltre i dodici mesi, o limiti quantitativi diversi dal 20 per cento. Puoi incollare l'elenco dei rapporti a termine di un cliente e chiedere quali superano i dodici mesi nel 2027, quali proroghe sono già state usate e dove serve una causale. Le risposte citano gli articoli del d.lgs. 81/2015 nella versione consolidata, con il confronto tra versioni per vedere le modifiche del 2023 e del 2024.

Per la lettera da consegnare al lavoratore usa il flusso della lettera di assunzione completa; per chiudere un rapporto prima della scadenza leggi la pagina sulla lettera di licenziamento. La panoramica è nella home dedicata all'AI per consulenti del lavoro.

Domande frequenti

Fino a quando si può usare la causale concordata tra le parti?

Il testo vigente dell'art. 19, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2015 ammette le esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti, in assenza di previsioni dei contratti collettivi, entro il 31 dicembre 2026. Dopo quella data restano le causali dei CCNL e la sostituzione, salvo nuove proroghe.

Quante proroghe sono ammesse nel contratto a tempo determinato?

Al massimo quattro nell'arco di ventiquattro mesi, a prescindere dal numero dei contratti, e solo se la durata iniziale è inferiore a ventiquattro mesi. Serve il consenso del lavoratore. Dalla quinta proroga il contratto si trasforma a tempo indeterminato (art. 21, comma 1, d.lgs. 81/2015).

Entro quando si impugna un contratto a termine?

Entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto, con un atto scritto anche stragiudiziale, come prevede l'art. 28 del d.lgs. 81/2015 richiamando l'art. 6 della legge 604/1966. All'impugnazione deve seguire il deposito del ricorso o la richiesta di conciliazione o arbitrato nei termini di legge.

Fonti

  1. D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 19-28 (Normattiva)
  2. D.lgs. 27 giugno 2022, n. 104, art. 7 (Normattiva)
  3. D.l. 4 maggio 2023, n. 48 (Normattiva)
  4. Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 (Normattiva)

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